Conflitto di interessi tra minore e genitore
Nell’ambito della responsabilità genitoriale si usa definire il conflitto di interessi quando il genitore è portatore di un interesse contrastante e incompatibile con l’interesse del minore, rendendolo incapace di valutare oggettivamente l'atto da compiere.
Il referente normativo è costituito dall’ultimo comma dell’art. 320 del Codice Civile, in forza del quale quando “sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale”. La norma continua nello stesso comma, specificando che "se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore". In altri termini, se sorge un conflitto di interessi patrimoniale tra il minore ed entrambi i genitori il legislatore sospende l’esercizio della responsabilità genitoriale e prevede la nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Lo stesso principio si applica per il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Si discute se il curatore speciale debba richiedere autorizzazione solo una volta nominato oppure se sia possibile chiedere al giudice tutelare l’autorizzazione contestuale alla nomina del curatore speciale. Prevale la tesi, ispirata dal principio di economia processuale, che sia possibile richiedere al Giudice tutelare sia la nomina del curatore speciale sia contestualmente l’autorizzazione.
Nel caso in cui il conflitto sorga tra uno dei genitori ed il minore, la responsabilità genitoriale si consolida ipso jure, cioè senza intervento del giudice tutelare, all’altro genitore. Pertanto, spetta a quest’ultimo la legittimazione a chiedere l'eventuale autorizzazione al giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero al Notaio incaricato per la stipula, a seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 149/2022.
La dottrina si è chiesta se sorga un conflitto di interessi nel caso di donazione da parte di un genitore al figlio minore. Una dottrina minoritaria sostiene che non sorgerebbe alcun conflitto di interesse, poiché la donazione è un negozio a titolo gratuito che comporta un vantaggio esclusivo per il donatario. Vale a dire non si tratterebbe di due centri d’interesse opposti.
La dottrina maggioritaria sostiene che esiste un conflitto di interessi nella fattispecie in esame, poiché l’art. 769 del Codice Civile definisce la donazione come un contratto, e il contratto è per sua natura caratterizzato da una contrapposizione di interessi tra le parti. Di conseguenza la donazione da parte di uno dei genitore al figlio minore deve essere accettata dal genitore non donante, previa autorizzazione del giudice tutelare ovvero del Notaio come sopra precisato. Invece, nel caso in cui i donanti siano entrambi i genitori sarà necessaria la nomina di un curatore speciale.
La tesi maggioritaria secondo cui sussisterebbe un conflitto di interessi tra il genitore donante e il minore è condivisa anche dalla giurisprudenza, ma quest'ultima individua il fondamento del conflitto avvalendosi anche di altre motivazioni e facendo riferimento ad altri referenti normativi. La Suprema Corte identifica il conflitto nell’articolo 437 Codice Civile, nel senso che il donatario è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato a prestare gli alimenti al donante che si trova in stato di bisogno. Di conseguenza si modificherebbe l’ordine di precedenza previsto dall’articolo 433 c.c. ed il genitore non donante non sarebbe più tenuto come primo soggetto a prestare gli alimenti. Inoltre, anche il genitore non donante non potrebbe accettare la donazione in nome e per conto del minore. Ne conseguirebbe che nella donazione da genitore a figlio minore è sempre necessario che il giudice tutelare nomini un curatore speciale.
Va rilevato che parte della dottrina, argomenta al contrario che il conflitto di interessi, quando trova il suo fondamento nell’art. 433 c.c., non è attuale ma potenziale ipotetico e futuro. Un ulteriore argomento a contrario è che l’art. 433 c.c. identifica come primo obbligato a prestare gli alimenti non il genitore, ma il coniuge. Pertanto, il conflitto di interessi non sorgerebbe nel caso di genitori che esercitano la responsabilità genitoriale in una famiglia di fatto, poiché il figlio è già obbligato in precedenza a prestare gli alimenti.
Un altro caso in cui ci si domandava se sorgesse un conflitto di interessi è quando il nonno dona al nipote “ex filio”. Il genitore del minore che è anche figlio del donante potrebbe avere un interesse che non venga depauperato il patrimonio del proprio ascendente per tutelare la sua quota di legittima. Anche in questo caso la dottrina maggioritaria esclude il conflitto di interessi, poiché si tratta di un conflitto potenziale futuro ed ipotetico. Infatti, non è detto, ad esempio, che il genitore del minore premuoia rispetto al proprio ascendente.
Infine, si ricorda che ai sensi del primo comma dell’articolo 323 codice civile i “genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore”. La ratio della norma è evidente: in caso di acquisto da parte dei genitori dal minore la probabilità che si verifichi un conflitto di interessi è talmente alta che il legislatore è intervenuto a priori con un divieto espresso. Il conflitto è, in altri termini, implicito e, diversamente da quanto previsto dall’art. 320 c.c., non è necessaria alcuna indagine per verificare la presenza di un conflitto di interessi.
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