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L’edilizia economia popolare è l’insieme delle misure predisposte dalla Pubblica Amministrazione al fine di soddisfare il bisogno abitativo dei cittadini meno abbienti. Essa si divide in tre macro-aree, ben differenti tra loro, i cui termini, molto spesso, vengono usati promiscuamente:
Da quanto sopra, quindi, si evince che le varie forme di intervento dello Stato nell’edilizia economica popolare possono benissimo coesistere tra loro. Si prenda ad esempio la fattispecie più comune: una cooperativa edilizia può ottenere sia l’assegnazione di un’area P.E.E.P. sia la concessione di un mutuo agevolato per l’edificazione: in questo caso si parla di edilizia convenzionata-agevolata.
Le problematiche di maggior interesse notarile emergono, soprattutto, per l’edilizia convenzionata, in quanto tale ambito è stato (ed è tuttora) interessato da modifiche legislative e orientamenti giurisprudenziali, nonché da una serie di divieti e sanzioni inerenti alla circolazione degli alloggi residenziali.
Per quanto attiene, invece, l’edilizia agevolata, gli unici vincoli previsti dalla normativa attengono a divieti di alienazione, la cui violazione è sanzionata con la perdita dell’agevolazione e/o con la risoluzione del mutuo concesso.
Partendo dalla normativa applicabile all’edilizia convenzionata, il principale riferimento normativo è l’articolo 35 della Legge 865/1971[1], nel quale si possono distinguere:
Tale distinzione è fondamentale, in quanto la sussistenza di divieti di alienazione o vincoli sul prezzo massimo di cessione varia a seconda della convenzione stipulata.
Infatti, le convenzioni aventi ad oggetto il diritto di superficie, devono prevedere, per espressa disposizione normativa (articolo 35, comma 8, lett. e), L. 865/71), i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita. In altre parole, mentre il divieto di alienazione può essere inserito pattiziamente dalle parti, il vincolo sul prezzo massimo di cessione deve essere inderogabilmente previsto.
Discorso diverso deve farsi per le convenzioni aventi ad oggetto l’assegnazione in piena proprietà dell’area P.E.E.P., poiché la normativa di riferimento ha subìto profonde modifiche nel corso degli anni.
L’articolo 35 della L. 865/1971, nella sua versione originaria, prevedeva ai commi 13-19, un divieto di alienazione della durata massima di venti anni e un vincolo sul prezzo massimo di cessione[2], entrambi sanzionati con la nullità.
Successivamente, la Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 (c.d. Legge Ferrarini – Botta) ha abrogato i commi 15-19 dell’articolo 35, L. 865/71, facendo venire meno sia i vincoli di alienazione e di prezzo massimo di cessione, sia la conseguente sanzione della nullità. L’abrogazione, però, ha lasciato aperto il dubbio sulla permanenza dei suddetti vincoli per tutte le alienazioni di quegli alloggi realizzati in forza di convenzioni stipulate prima dell’abrogazione, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge n. 179/1992. Se da un lato, c’era chi riteneva che le alienazioni di tali alloggi dovessero essere disciplinate dalla legge applicabile alla data di stipula della convenzione (e quindi continuare ad essere sottoposte a vincoli di alienazione e di prezzo massimo di cessione), dall’altro, la dottrina maggioritaria avallata anche da una parte della giurisprudenza, affermava che tutte le alienazioni (comprese quelle relative ad alloggi edificati in forza di convenzioni stipulate prima dell’abrogazione) dovessero essere disciplinate dalla nuova normativa così come modificata (e quindi senza vincoli di prezzo massimo di cessione). Tale ultimo orientamento faceva leva sull’interpretazione letterale dell’articolo 20 della citata Legge 179/1992[3], il quale nell’introdurre quale unico divieto quello di alienazione per una durata massima di cinque anni dall’assegnazione, prevedeva espressamente l’applicazione della nuova normativa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza fare distinzioni su convenzioni stipulate prima o dopo l’entrata in vigore della legge abrogativa.
Ulteriore modifica legislativa è intervenuta nel 1996 con la Legge n. 662, che ha modificato l’articolo 35, comma 13, L. 865/1971, prevendendo per le convenzioni in piena proprietà l’adozione della c.d. Convenzione Bucalossi ex articolo 8, Legge 10/1977[4][5].
Le novità di maggior rilievo di tale novella hanno interessato la durata della convenzione (da 20 a 30 anni) e la previsione di un prezzo massimo di cessione con efficacia pari alla durata della convenzione.
Volendo, dunque, sintetizzare la normativa vigente alla data del 1 gennaio 1997, la situazione può essere schematizzata nel seguente modo:
TIPOLOGIA CONVENZIONE |
PREZZO MASSIMO DI CESSIONE |
DIVIETO DI ALIENAZIONE |
OSSERVAZIONI |
Convenzione in superficie o in piena proprietà ante Legge 865/71 |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
Ai sensi dell’art. 36, L. 865/71, le disposizioni dell’art. 35 della medesima legge non si applicano per le aree P.E.E.P. assegnate alle cooperative edilizie ovvero imprese di costruzione in data antecedente l’entrata in vigore della Legge 865/71 (31 /10/1971). |
Convenzione in superficie ex art. 35, comma 8, L. 865/71 |
Si |
Si |
Durata massima della convenzione da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99 anni, rinnovabile. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, ante 1992 |
Si, ma non più vigente dal 15.03.1992 |
Si, ma non più vigente dal 15.03.1992 |
La legge 179/1992, abrogando i commi 15-19 dell’articolo 35, L. 865/71, ha previsto che per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore (15/03/1992) fosse applicabile solo il divieto di alienazione di 5 anni decorrenti dalla prima assegnazione/cessione. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, dal 1992 al 1996 |
No, ma poteva essere inserito pattiziamente |
No, ma poteva essere inserito pattiziamente |
A seguito dell’abrogazione dei commi 15-19 dell’art. 35, L. 865/71, tali convenzioni erano disciplinate solo dai commi 13 e 14 del medesimo articolo, che non prevedevano alcun vincolo. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, post 1996 |
Si, ex art. 8 Legge 10/1977 |
No |
La legge 662/1996 ha modificato il comma 13 dell’art. 35, L. 865/71, introducendo la convenzione c.d. Bucalossi ex art. 8 della Legge 10/1977. Tale ultimo articolo è stato successivamente trasfuso nell’art. 18 del d.P.R. 380/2001 (T.U.E.) |
Nel 2011 il Legislatore è intervenuto nuovamente in materia di edilizia convenzionata con la legge 448/1998 (Finanziaria 1999), successivamente modificata con il c.d. Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011, convertito in Legge 106/2011), introducendo profondi cambiamenti. In particolare, l’articolo 31 della L. 48/1998 ha previsto:
Tra le suddette modifiche legislative, quella che ha destato maggior incertezza tra gli operatori del diritto, è stata proprio l’introduzione del comma 49bis. Difatti, la norma, nel suo incipit, recitava: 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento…omissis…
Quindi, dal tenore letterale della norma, sembrava evincersi che il vincolo sul prezzo massimo di cessione sussistesse non solo per tutti quegli alloggi edificati in forza di convenzioni in diritto di superficie, ma anche in forza di convenzioni in piena proprietà stipulate sotto la vigenza dell’articolo 35, commi 13-19, L. 865/1971 (e quindi antecedentemente alla Legge abrogativa n. 179/1992), anche se le alienazioni fossero avvenute successivamente all’abrogazione dei suddetti commi 13-19.
In altri termini, se prima della modifica legislativa del 2011 l’orientamento era quello di ritenere abrogati i limiti sul prezzo massimo di cessione per tutte le alienazioni di alloggi P.E.E.P. in piena proprietà stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge abrogativa n. 179/1992, successivamente, in seguito all’introduzione dell’articolo 31, comma 49bis, Legge 448/1998, la Corte di Cassazione si è orientata nel senso di ritenere sempre vigente il vincolo sul prezzo massimo di cessione.
Per quanto attiene, invece, le cessioni di alloggi in proprietà superficiaria realizzati in forza di convenzioni ex articolo 35, comma 8, L. 865/1971, la previsione legislativa non ha creato incertezze interpretative in quanto il vincolo sul prezzo massimo di cessione è sempre stato previsto dalla legge.
A destare ulteriore incertezza è intervenuta, in ultimo, la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18135/2015, che, affermando apoditticamente “il vincolo della determinazione del prezzo discende in tutti i casi dalla legge”, ha sostenuto che tutte le convenzioni, senza distinzione tra convenzioni in superficie e in piena proprietà e indipendentemente dall’epoca di stipula, fossero da assoggettare al vincolo del prezzo massimo di cessione.
La Cassazione, quindi, sarebbe andata oltre il disposto normativo dell’articolo 31, comma 49bis, L. 448/1998, prevedendo l’assoggettabilità di tutte le alienazioni al vincolo del prezzo massimo di cessione, a similitudine di un onere reale gravante sull’immobile e previsto dalla legge a tutela dell’interesse pubblico.
Inoltre, logica conseguenza del percorso argomentativo della Cassazione è stata l’asserita nullità di tutte quelle clausole prezzo eccedenti il prezzo massimo di cessione inserite all’interno degli atti di compravendita, sebbene per le convenzioni in piena proprietà tale sanzione fosse venuta meno a seguito dell’abrogazione del comma 19 dell’art. 35, L. 865/1971, da parte della L. n. 179/1992.
Sullo sfondo delle modifiche e degli orientamenti di cui sopra è, infine, intervenuto il d.l. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018, che ha modificato ulteriormente l’articolo 31 della Legge n. 448/1998.
In particolare, la novella legislativa ha modificato il comma 49bis e introdotto il comma 49quater, le cui novità possono così sintetizzarsi:
Indi, da quanto sopra detto, la situazione attuale può schematizzarsi come segue:
TIPOLOGIA CONVENZIONE |
PREZZO MASSIMO DI CESSIONE |
PREZZO MASSIMO PER VENDITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA |
AFFRANCAZIONE PREZZO MASSIMO |
OSSERVAZIONI |
Convenzione in superficie o in proprietà ante Legge 865/71 |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
No, se non è previsto pattiziamente un prezzo massimo di cessione |
Vds. art. 36, L. 865/71, richiamato nella precedente tabella. |
Convenzione in superficie ex art. 35, comma 8, L. 865/71 |
Si |
Si |
Si, ex art. 31, comma 49bis, L. 448/1998 |
Durata massima della convenzione da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99 anni, rinnovabile. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, ante 1992 |
Si |
Si, per orientamento di legittimità (SS.UU. 18135/2015) |
Si, ex art. 31, comma 49bis, L. 448/1998 |
Convenzioni disciplinate dai vecchi commi 13-19 dell’art. 35, L. 865/1971[2]. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, dal 1992 al 1996 |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
No, ma poteva essere previsto pattiziamente |
No, se non è previsto un prezzo massimo pattizio |
A seguito dell’abrogazione dei commi 15-19 dell’art. 35, L. 865/71, tali convenzioni erano disciplinate solo dai commi 13 e 14 ante L. 662/1996 che non prevedevano alcun vincolo. |
Convenzione in proprietà ex art. 35, L. 865/71, post 1996 |
Si, ex art. 8, L. 10/1977 poi trasfuso nell’art. 18 del d.P.R. 380/2001 |
Si, ex art. 31, comma 49ter, L. 448/1998 |
Si, ex art. 31, comma 49ter, L. 448/1998 |
Sebbene la Cassazione SS.UU. non ha fatto distinzione tra convenzione in superficie e in proprietà relativamente al prezzo massimo di cessione, il Consiglio di Stato nel parere n. 1492/2020 espresso in merito all’adozione del Regolamento del Mef 151/2020, ha affermato la cessazione del vincolo alla scadenza della convenzione adottata ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 380/2001. |
È opportuno, a questo punto, fare alcune precisazioni sull’atto di affrancazione, soprattutto in seguito all’approvazione del decreto Mef n. 151, pubblicato nella G.U. del 10 novembre 2020, in attuazione dell’articolo 31, comma 49bis, L. 448/1998.
Orbene, l’atto di affrancazione, ai sensi del citato comma 49bis, deve essere stipulato necessariamente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ed è soggetto a trascrizione nei Registri Immobiliari, al fine di dare evidenza della rimozione di tutti i vincoli gravanti sull’immobile. Ovviamente, la stipulazione dell’atto di affrancazione può avvenire solo previa quantificazione del corrispettivo da parte del Comune competente, che in seguito al decreto del Mef n. 151, è calcolato sulla base delle formule in seguito illustrate. È bene ribadire, inoltre, che non vi è alcun obbligo in merito all’affrancazione, ma la stessa sarà necessaria ove, in caso di compravendita, l’alienante voglia pattuire un prezzo di vendita superiore al prezzo massimo di cessione.
L’affrancazione è uno strumento che può essere utilizzato anche in situazioni patologiche, sia da parte dell’alienante che dell’acquirente. Difatti, se il dante causa dell’attuale proprietario ha alienato l’alloggio ad un prezzo superiore al prezzo massimo di cessione, egli sarà costretto a restituire la parte di prezzo eccendente il prezzo massimo, mentre l’acquirente non potrà rivendere l’alloggio ad un prezzo di mercato. In questo caso l’articolo 31, comma 49bis, L. 448/1998 prevede la possibilità dell’affrancazione sia da parte dell’attuale proprietario sia da parte di tutti i suoi dante causa.
Come anticipato, il decreto del Mef n. 151 del 10 novembre 2020, ha introdotto una nuova formula di calcolo per la determinazione del corrispettivo dell’affrancazione, parametrata su criteri oggettivi e che, ai fini di una migliore chiarezza, si riporta di seguito:
CONVENZIONI IN PROPRIETA’
CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC
CRV = Corrispettivo rimozione vincoli.
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998.
QM = Quota millesimale dell’unità immobiliare.
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione.
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata
massima della convenzione.
Con riferimento all’ultima parte della formula «(ADC-ATC)/ADC» che indica la riduzione proporzionale al tempo trascorso dalla stipula della convenzione, bisogna tener conto che molte convenzioni in proprietà non hanno scadenza e quindi la funzione sarà uguale ad infinito e darà come risultato 1.
CONVENZIONI IN SUPERFICIE
Si fa presente che nelle convenzioni in superficie, il corrispettivo per l’affrancazione è previsto dalla convenzione medesima. Al riguardo il Decreto prevede una semplice riduzione del 50% con la seguente formula:
CRVs = CRV* 0,5
CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli concessi in diritto di superficie
CRV = Corrispettivo rimozione vincoli previsto dall’apposita convenzione*0,5.
Al di là del calcolo del corrispettivo per l’affrancazione, il decreto contiene anche un’altra novità degna di nota. L’articolo 2, infatti, ha previsto la possibilità di dilazionare il pagamento del corrispettivo, con l’unico obbligo di corrispondere una maggiorazione pari agli interessi legali e di presentare una garanzia fideiussoria rilasciata da una banca o un’impresa assicurativa. In tale ipotesi, ai fini dell’atto di affrancazione non si dovrà attendere il pagamento dell’intero corrispettivo così come dilazionato, ma si potrà addivenire alla stipula dell’affrancazione già dopo il pagamento della prima rata.
Un cenno meritano anche le procedure di richiesta presso i Comuni per la determinazione del corrispettivo dell’affrancazione. Le procedure vengono disciplinate differentemente dalle varie Amministrazioni Comunali, ma non sono pochi i casi in cui esse vengono evase dopo molto tempo dalla presentazione dell’istanza, con grave pregiudizio per le parti che vogliono addivenire in tempi brevi alla stipula della compravendita. Per ovviare a questo problema, alcuni Comuni, hanno previsto la possibilità di procedere alla determinazione del corrispettivo tramite un professionista del settore, che, in ossequio al Regolamento del Mef n. 151/2020 e sotto la propria responsabilità, potrà quantificare l’importo dovuto all’Amministrazione Comunale (si veda ad esempio, per il Comune di Roma Capitale, la Deliberazione A.C. n. 116/2018 di Roma Capitale).
In conclusione, considerata la complessità della normativa e i vincoli a cui possono essere sottoposti gli alloggi residenziali pubblici, nonché le conseguenti sanzioni a cui le parti possono incorrere, è sempre opportuno avvalersi della consulenza di un Notaio in sede di stipula di una compravendita avente ad oggetto un alloggio residenziale pubblico. Difatti, solo tramite l’analisi della normativa applicabile alla fattispecie e della convenzione stipulata per la costruzione di quel determinato alloggio, sarà possibile garantire certezza e stabilità alla compravendita ed eventualmente addivenire ad un atto di affrancazione.
[1]Si riportano, di seguito, i commi ottavo, nono e undicesimo dell’articolo 35, Legge 865/1971:
“8. La convenzione deve prevedere:
[2]Si riportano, di seguito, i commi 13-19, dell’articolo 35, Legge 865/1971, nella loro versione originaria:
[3] Si riporta l’articolo 20 della Legge 179/1992:
[4] Si riportano gli attuali commi tredicesimo e quattordicesimo dell’articolo 35, Legge 865/1971:
[5] Si precisa che l’articolo 8, Legge 10/1977 è stato trasfuso nell’attuale articolo 18 del d.P.R. 380/2001 (T.U.E.), di cui, in seguito, si riporta il primo comma:
[6] Si riportano, di seguito, i commi 45-48 dell’articolo 31, Legge 448/1998 (Finanziaria 1999):
(lettera così modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012)
[7] Si riportano, di seguito, i commi 49bis e 49ter dell’articolo 31, Legge 448/1998 (Finanziaria 1999) prima della modifica legislativa apportata con il d.l. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018:
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
[8] Si riportano, di seguito, i commi 49bis – 49quater dell’articolo 31, Legge 448/1998 (Finanziaria 1999) come modificati dal d.l. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 :
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.