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Adempimento del terzo

  • 02/10/2024

In primo luogo, va evidenziato che il soggetto tenuto ad adempiere l’obbligazione è la persona del debitore. Tuttavia, l’art. 1180 c.c. prevede che l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se quest’ultimo non ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione.

In dottrina, ci si è chiesti in quale misura l’intervento di un terzo in una sfera giuridica altrui sia idoneo ad attuare l’obbligo del debitore. La maggior parte degli autori sostengono che l’adempimento del terzo comporta l’attuazione dell’obbligo del debitore, poiché viene realizzato l’interesse del creditore. In altri termini, si tratta di una modalità di estinzione satisfattiva dell’obbligazione, anche se la prestazione non proviene personalmente dal debitore, poiché, una volta realizzato l’interesse del creditore, la permanenza del rapporto obbligatorio diventa inutile. Affinché l'interesse del creditore venga soddisfatto, la prestazione del terzo deve ovviamente corrispondere esattamente a quella che il debitore originario avrebbe dovuto eseguire.

A differenza dell’adempimento in senso stretto, l’adempimento del terzo non è un atto dovuto non negoziale, ma ha la natura di negozio giuridico unilaterale. Ha carattere negoziale, giacché presuppone la consapevole volontà del terzo di soddisfare un obbligo altrui. La natura unilaterale, invece, è desumibile dall’art. 1180 c.c. stesso, in quanto il terzo può adempiere anche contro la volontà del creditore, salvo che quest’ultimo non abbia un interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione. Di conseguenza, non si applica la normativa in tema di pagamento effettuato da un debitore incapace, ai sensi dell’art. 1191 c.c., e l'adempimento del terzo sarà suscettibile di annullamento a causa dei vizi della volontà del “solvens”.

Inoltre, si tratta di un negozio astratto, nel senso che l’adempimento del terzo prescinde da ogni accordo persistente fra debitore e terzo ed è qualificabile solo in base all’elemento esterno, quale è la prestazione eseguita dal terzo. È anche possibile che tra il terzo e il debitore sussista un rapporto sottostante, come ad esempio un mandato senza rappresentanza, ex art. 1719 c.c., ovvero una donazione indiretta, che si configura come una liberalità non donativa ai sensi dell'art. 809 c.c.

Si ricorda, a questo proposito, che nel caso della c.d. intestazione di beni altrui, la giurisprudenza afferma che non si tratta di una donazione indiretta di una somma di denaro, bensì di una donazione indiretta dell’immobile stesso. Pertanto, ai fini della riunione fittizia (art. 556 c.c.), dell’imputazione ex se (art. 564 c.c.) e della collazione (art. 737 c.c.), si deve considerare l’immobile e non il denaro. Tuttavia, a differenza delle donazioni dirette, gli eventuali legittimari lesi non possono esperire azione di restituzione contro il terzo avente causa, ma solo nei confronti del beneficiario originario della donazione.

Come già accennato, affinché si configuri l’adempimento del terzo, la prestazione eseguita dal terzo deve essere identica a quella dovuta dal debitore. Tuttavia, giurisprudenza e dottrina ritengono che il terzo possa anche eseguire una prestazione diversa da quella originaria. In tal caso, però, si tratta di una “datio in solutum”, e sarà necessario il consenso del creditore.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1180 c.c., il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo sia quando abbia un interesse che la prestazione venga adempiuta personalmente dal debitore, sia quando il debitore abbia manifestato la sua opposizione. In riferimento alla prima ipotesi, la dottrina osserva che la natura dell'interesse del creditore deve essere valutata dal punto di vista oggettivo. Altrimenti si finirebbe con il dipendere dal mero arbitrio del creditore. Il debitore può invece esprimere la propria opposizione per evitare che l'adempimento del terzo risulti a lui pregiudizievole. L'adempimento del terzo può essere escluso anche mediante convenzione espressa, sia nel titolo costitutivo dell'obbligazione sia in un momento successivo.

L'adempimento del terzo si distingue dall'espromissione, poiché quest'ultima è un contratto che nasce dall'accordo tra il creditore e il terzo. Si differenzia inoltre dalla delegazione di pagamento, in quanto il delegato, in tale fattispecie, non agisce in nome proprio, ma deve comunicare al creditore delegatario di agire su ordine del delegante. Infine, l’adempimento del terzo si contraddistingue dall’accollo in quanto quest’ultimo non è un negozio unilaterali, bensì una tipica applicazione del contratto a favore del terzo.