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Nel 4 luglio 2012 è stato adottato il Regolamento Europeo relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Il suddetto Regolamento si applica a tutte le successioni di carattere internazionale, a decorre dal 15 agosto 2015 e prevede nell’art. 62 l’istituzione di un certificato successorio europeo (in breve anche C.S.E.). Scopo della istituzione del C.S.E. è di semplificare ed omogenizzare il procedimento delle successioni transfrontalieri nei paesi membri dell’Unione Europea, attraverso la predisposizione di un modello standard. Tuttavia, l’uso del C.S.E. non è obbligatorio e non sostituisce documenti interni utilizzati da paesi membri.
Si ricorda a questo punto che il criterio per la individuazione della legge applicabile è quello della residenza abituale del defunto, salvo la “professio iuris” ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. Per le successioni aperte prima del 12 agosto 2012, continua ad applicarsi la Legge 218/1995.
Ai sensi dell’art. 63 i soggetti che possono utilizzare il certificato sono gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e gli amministratori della eredità. Questo elenco tassativo individua anche i soggetti legittimati a richiedere il C.S.E., poiché l’art. 65, per la domanda del certificato, fa espresso rinvio ai soggetti indicati nell’art. 63. Ai sensi dell’art. 64 ogni paese membro deve individuare l’autorità competente per il rilascio del C.S.E. In Italia la competenza per il rilascio del certificato è attribuita al Notaio.
La dottrina individua la natura giuridica del C.S.E. in una figura ibrida tra atto pubblico e provvedimento di volontaria giurisdizione. Esso produce i suoi effetti in ogni Stato membro, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Una volta rilasciato il C.S.E. si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato.
Di conseguenza, se una persona indicata nel certificato come legittimata a disporre dei beni ereditari trasferisce tali beni ad altro soggetto, si presume che quest'ultimo abbia acquisito i beni legittimamente, salvo che l’avente causa sia in mala fede o non sappia che le informazioni nel certificato siano false per grave negligenza.
Questa presunzione relativa dal C.S.E. determina una differenza significativa tra le successioni domestiche e quelle transfrontaliere, soprattutto in relazione all'acquisto da parte dell'erede o legatario apparente.
Ai sensi dell’art. 534 c.c., infatti, sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. Chi acquista invece in buona fede un bene immobile dal legatario apparente è invece tutelato soltanto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla trascrizione del legato nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2652 n. 7 del c.c.
Viceversa, nelle successioni internazionali l’onere della prova, che il terzo ha agito in mala fede, grava sull’erede o legatario vero.
In altri termini, nelle successioni transfrontalieri si verifica una inversione dell’onere della prova e anche il terzo che ha acquistato dal legatario apparente è direttamente protetto e non solo quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla trascrizione.
Di recente con Sentenza C-354/21 la Corte di Giustizia Europea ha deciso che è consentito ad uno stato membro di prevedere la possibilità di respingere una domanda di trascrizione di un bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato, qualora il C.S.E. non contenga gli elementi identificativi dell’immobile in questione. Nella fattispecie in esame, la Conservatoria in Lituania ha respinto la domanda di iscrizione poiché l’autorità competente tedesca ha rilasciato il certificato indicando soltanto che il soggetto è erede universale, senza però specificare quali fossero i singoli immobili.