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La riforma del Terzo Settore

  • 21/07/2021

Il terzo settore si colloca tra il settore pubblico e il settore privato, in quanto gli enti che ne fanno parte operano sia al di fuori del settore pubblico, laddove lo Stato non può arrivare, sia al di fuori del settore privato, laddove l’impresa privata non ha convenienza ad operare.

Per tale motivo, lo Stato ha da sempre intrapreso una politica di sostegno e di agevolazione finanziaria per gli enti del terzo settore, attraverso vari provvedimenti legislativi, fino all’attuale riforma del terzo settore.

La riforma del terzo settore ha avuto origine con la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante la delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e tributaria del terzo settore.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (in breve anche CTS), ha attuato la suddetta delega mediante l’introduzione di una nuova disciplina per gli enti che perseguono finalità non lucrative (tra cui associazioni, fondazioni, Onlus, imprese sociali), e l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in breve anche RUNTS).

Il Codice del terzo settore non interviene modificando direttamente la disciplina del codice civile, ma introduce una normativa speciale rispetto a quella codicistica.

Il rapporto di gerarchia tra le suddette fonti normative è espressamente previsto dall’articolo 3 del CTS: “per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.

Pertanto, le disposizioni del codice civile continuano ad applicarsi agli enti preesistenti e a quelli di nuova costituzione che non aspirano a diventare enti del terzo settore, nonchè, in via residuale e previa compatibilità, a tutti gli enti del terzo settore. Logica conseguenza di ciò è che gli adeguamenti statutari per conseguire la qualifica di ente del terzo settore non sono qualificabili giuridicamente come trasformazione dell’ente.

Va rilevato che, sebbene il RUNTS non sia ancora operativo, le disposizioni del CTS sono immediatamente applicabili a tutti gli enti che intendono acquisire la qualifica di ente del terzo settore. Pertanto, tali enti dovranno sin da subito costituirsi secondo le norme inderogabili del CTS, mentre gli enti già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS (3 agosto 2017), dovranno adeguare gli statuti mediante un’apposita delibera di adeguamento statutario. Ovviamente, le disposizioni di immediata applicazione sono tutte quelle che non presuppongono un’iscrizione o una pubblicità presso il RUNTS[1]. Ad esempio, l’associazione sarà tenuta a redigere le scritture contabili secondo la disciplina del CTS, ma non sarà tenuta alla pubblicità delle stesse presso il RUNTS; la denominazione statutaria potrà contenere la locuzione “ETS” ma non potrà essere usata negli atti e nella corrispondenza fino a che non avverrà l’iscrizione presso il RUNTS.

La definizione di Ente del Terzo Settore (ETS) è prevista dall’articolo 4 del CTS, il quale elenca i seguenti requisiti al fine del conseguimento della qualifica di ETS:

  • la forma giuridica di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere privato diversi dalle società;
  • l’assenza dello scopo di lucro (inteso in senso soggettivo[2]);
  • il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale elencate nell’articolo 5 del CTS[3];
  • l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli ETS possono svolgere anche attività diverse da quelle elencate nell’articolo 5 del CTS, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, valutate secondo criteri e limiti che saranno definiti con un decreto interministeriale, avente natura regolamentare;
  • che sia espressamente previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto lo svolgimento di tali attività.

Inoltre, l’articolo 4, secondo comma, CTS, esclude espressamente che possano essere qualificati ETS le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, mentre vi rientrano i soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Per quanto attiene agli elementi da indicare nell’atto costitutivo e nello statuto, l’articolo 21 del CTS prevede quanto segue:

1) la denominazione dell’ente, che potrà contenere l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”, ma l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

3) l’assenza dello scopo di lucro;

4) l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;

5) la sede legale;

6) la durata dell’ente, se prevista;

7) il patrimonio iniziale che, unitamente ai futuri ricavi, rendite, proventi, deve essere destinato allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, primo comma, CTS);

8) le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;

9) i diritti e gli obblighi degli associati;

10) i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;

11) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

12) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, in conformità all’articolo 9 del CTS[4];

Per quanto attiene alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (Aps), il Codice del Terzo Settore prevede anche un numero minimo di associati, e precisamente sette persone fisiche ovvero tre Odv (se l’ETS da costituire è un’OdV) o tre Aps (se l’ETS da costituire è una Aps)[5].

Di rilevante interesse notarile è l’acquisto della personalità giuridica[6] da parte degli enti del terzo settore.

L’articolo 22 del CTS prevede, infatti, che le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, previo controllo dei requisiti da parte del Notaio rogante come infra specificato.

Si tratta di una procedura alternativa rispetto a quella prevista dal D.P.R. n. 361/2000 e sottoposta al controllo notarile dell’atto costitutivo o della delibera di adeguamento statutario.

Quindi, il Notaio che riceve l’atto costitutivo o che verbalizza la delibera di adeguamento statutario deve:

  • verificare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ente e per l’assunzione della qualifica di ETS, ed in particolare la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall’articolo 22, quarto comma, CTS;
  • depositare l’atto costitutivo presso il competente ufficio del RUNTS entro venti giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo o della delibera di adeguamento.

Il requisito patrimoniale è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio minimo composto da una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000 per le associazioni e ad Euro 30.000 per le fondazioni. In tal caso, è necessario produrre una certificazione bancaria del deposito della somma di euro 15.000 ovvero euro 30.000 presso un c/c intestato all’ente, oppure versare la somma presso il conto corrente dedicato del Notaio. Se, invece, il patrimonio è composto da beni diversi dal danaro, il valore dei beni deve risultare da una relazione giurata (da allegare all’atto costitutivo) di un revisore legale attestante che il valore sia almeno pari al requisito patrimoniale di cui sopra.

In caso di associazione o fondazione già costituita, trattandosi di enti già operativi, il requisito patrimoniale è verificato unicamente mediante la relazione giurata del revisore legale dei conti. Infatti, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria, ma è necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’ente non presenti passività tali da annullare di fatto le somme liquide e le attività che risultano dalle scritture contabili.

Il requisito patrimoniale di cui sopra deve sussistere per tutto il periodo in cui l’ente risulta iscritto presso il RUNTS. Infatti, l’articolo 22, quinto comma, CTS, prevede che “quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”.

Riassumendo, in merito all’acquisto della personalità giuridica possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • ETS costituiti dopo l’istituzione del RUNTS, che vogliono acquistare la qualifica di ETS e la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione nel RUNTS.

Detti enti devono redigere atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto del CTS ed il Notaio,

verificata la sussistenza delle condizioni di legge ed il patrimonio minimo, deve provvedere

all'iscrizione nel RUNTS;

  • ETS privi di personalità giuridica, costituiti prima o dopo l’istituzione del RUNTS ed iscritti nello stesso in conformità all’art. 47 CTS, che successivamente decidano di ottenere la personalità giuridica.

Detti enti, già conformi alla disciplina del CTS in quanto iscritti nel RUNTS, devono comunque procedere, mediante verbale in forma pubblica, a deliberare l’acquisizione della personalità giuridica e dimostrare la sussistenza del requisito patrimoniale richiesto dall’articolo 22, quarto comma, del CTS.

In questo caso il Notaio che ha ricevuto il verbale, verificata la sussistenza delle condizioni

prescritte, provvedere ad iscrivere nel RUNTS la delibera, con conseguente ottenimento della personalità giuridica;

  • ETS, costituiti prima o dopo l’istituzione del RUNTS, non aventi le caratteristiche ed i requisiti del CTS, ma in possesso della personalità giuridica mediante il sistema concessorio del DPR n. 361/2000, che intendono in un secondo momento conseguire la qualifica di ETS mediante l’iscrizione nel RUNTS.

Detti enti provvedono, con verbale in forma pubblica, ad adeguare il proprio statuto alle norme del CTS, e il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte, provvedere ad iscrivere nel RUNTS la delibera, con conseguente ottenimento della personalità giuridica[7].

Successivamente al conseguimento della personalità giuridica tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di un ETS dovranno risultare da atto pubblico e diverranno efficaci con la loro iscrizione presso il RUNTS competente.

Come accennato, tutta la disciplina del Codice del Terzo Settore è incentrata sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il CTS stabiliva in un anno dalla sua entrata in vigore (3 agosto 2017) il termine per l’istituzione del RUNTS ma, in seguito ad alcune proroghe, solo con il D.M. n. 106/2020 sono state impartite le prime modalità operative per l’avvio del RUNTS.

Il RUNTS sarà tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma gestito telematicamente su base territoriale presso le Regioni e Province autonome.

Esso sarà composto da sette sezioni:

  1. Organizzazioni di Volontariato (ODV). La norma parla di organizzazioni, ma potrà trattarsi unicamente di associazioni, riconosciute o non riconosciute (art. 32 CTS);
  2. Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, comprese le Cooperative Sociali: ai sensi dell’articolo 3 del CTS, le Cooperative sociali e i loro Consorzi restano disciplinati dalla L. 381/1991, non abrogata.
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore.

Ai fini dell’iscrizione, gli enti diversi dalle Onlus, OdV e Aps, dovranno presentare apposita istanza presso il RUNTS territorialmente competente, indicando una delle suddette sezioni, e successivamente alla verifica della conformità dell’atto costitutivo e dello statuto al CTS, avverrà l’iscrizione.

Resta ferma la procedura di iscrizione a cura del Notaio per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica, e per coloro che intendono affidarsi al Notaio per l’espletamento di tutti gli adempimenti.

Per quanto attiene, invece, alle Onlus, OdV e Aps, è prevista una trasmigrazione automatica dei dati dal registro in cui sono attualmente iscritti al RUNTS territorialmente competente. In tale occasione l’ufficio del RUNTS verificherà la conformità degli atti costitutivi e statuti alle disposizioni del CTS, e, in caso di esito positivo, procederà all’iscrizione nell’apposita sezione.

Pertanto, fino alla piena operatività del RUNTS le Onlus, OdV e Aps, saranno sottoposte al regime transitorio previsto dall’articolo 101 del CTS, secondo il quale il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali).

Si noti che, il RUNTS non prevede una sezione per le Onlus. Difatti, tale qualifica è strettamente legata al regime fiscale di favore, ed essa verrà meno a partire dall’entrata in vigore delle misure fiscali di favore previste dall’articolo 104 del CTS, ossia a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sulle nuove misure fiscali. Fino a tale periodo, però, continueranno ad applicarsi le agevolazioni previsti per le Onlus in forza della norma di diritto transitorio recata dal citato articolo 104 CTS.

Quindi, le Onlus saranno chiamate ad operare una scelta tra le varie sezioni del RUNTS al fine di acquisire la qualifica di ente del terzo settore: ad esempio, potrebbero decidere di collocarsi nella sezione dedicata alle Odv o alle Aps e, in tali ipotesi, dovranno essere apportate le necessarie modifiche che tengano conto dei requisiti per l’assunzione di tale qualifica.

Altra importante previsione contenuta nel CTS sono le agevolazioni fiscali e tributarie applicabili agli ETS.

Esse sono contenute nel Titolo X del CTS (articoli 79 e seguenti) e presuppongono l’avvenuta iscrizione presso il RUNTS. In sintesi,

  • imposta di bollo: esenzione totale per qualsiasi tipologia di atto;
  • imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto di beni immobili: dovute in misura fissa;
  • imposte sulle successioni e donazioni: non dovute se effettuate a favore di ETS a condizione che i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria;
  • Imu: esenzione prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale;
  • altri tributi locali: gli enti locali possono disporre la riduzione o l’esenzione;
  • esenzione da imposte dirette per beni immobili: beneficio riconosciuto alle Organizzazioni di Volontariato (compresi gli Enti Filantropici se già ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale.

Va segnalato, però, che le suddette agevolazioni troveranno applicazione solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, decimo comma, CTS.

Tuttavia, l’articolo 104, primo comma, del CTS, reca una disciplina transitoria unicamente per le Onlus, OdV e Aps iscritte negli appositi registri. Per tali enti le agevolazioni fiscali si applicano sin da subito, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X[8].

La norma pone quale unica condizione, per l’applicabilità delle agevolazioni, l’iscrizione negli appositi registri, a prescindere da un adeguamento o meno alle disposizioni inderogabili del CTS. Pertanto, da una prima interpretazione non sembra fondato ipotizzare che il mancato adeguamento o la mancata iscrizione nel RUNTS comporteranno una decadenza retroattiva delle agevolazioni usufruite.

Invece, per tutti gli enti che non saranno iscritti al RUNTS continuerà a trovare applicazione la normativa del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) non abrogata dal CTS.

Un’ultima considerazione deve farsi in merito al termine di adeguamento statutario previsto dall’articolo 101, comma 2 del Cts: “Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022[9]. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Bisogna, infatti, chiedersi cosa accada se non venga rispettata la scadenza del 31 maggio 2022 per l’adeguamento statutario. Il MISE e l’AdE[10] sono intervenute in merito chiarendo che il suddetto termine non comporta alcuna decadenza ma ha il solo scopo di consentire gli adeguamenti statutari con le maggioranze “leggere” dell’assemblea ordinaria. Successivamente sarà necessaria la maggioranza “rafforzata” dell’assemblea straordinaria.

Discorso diverso deve invece farsi per tutti quegli enti che saranno coinvolti nella trasmigrazione automatica dei dati, ossia Odv e Aps, all’esito della quale l’ufficio del Runts competente procederà all’iscrizione o alla mancata iscrizione sulla base della conformità degli statuti alle disposizioni del CTS.

Per tale aspetto bisogna fare riferimento al D.M. 106/2020, il quale agli articoli 31 e seguenti prevede diversi termini (decorrenti dall’istituzione del RUNTS), entro il quale i registri nazionali e territoriali delle Odv e Aps dovranno comunicare i dati relativi agli enti iscritti.

 

Per quanto sopra esposto, sarà opportuno provvedere agli adeguamenti statutari prima della piena operatività del RUNTS, il cui termine sarà comunicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con un provvedimento ministeriale del MISE, adottato ai sensi dell’articolo 30 del D.M. 106/2020.

Va segnalato, infine, che la recente proroga dei termini per gli adeguamenti statutari fissata al 31 maggio 2022 non è legata all’entrata in vigore del RUNTS, che potrebbe diventare operativo anche a breve, così come enunciato dalle autorità preposte allo scopo.

 

 

 

[1] Nota del Ministero del Lavoro prot. 12604 del 29 dicembre 2017(Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni) reperibile al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf

[2]Un’attività economica viene esercitata al fine di trarne un profitto (c.d. lucro oggettivo) e di dividere gli utili tra i membri dell’organizzazione (c.d. lucro soggettivo). Quello che non è consentito agli enti del terzo settore è proprio il c.d. lucro soggettivo, ossia dividere gli utili tra gli appartenenti dell’ente, mentre è consentito lo svolgimento di attività economica, anche commerciale, al fine di conseguire un profitto.

[3]Si riporta di seguito l’articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017):

“1…Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, primo e secondo commi, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  6. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  7. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  8. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 16, quinto comma, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  10. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  11. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  12. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  13. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  14. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  15. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, secondo comma, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
  16. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  17. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  18. s) agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  19. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  20. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  21. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  22. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
  23. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184;
  24. y) protezione civile ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  25. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

 

[4] Si riporta l’articolo 9 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017):

“1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli”.

[5] Per un caso specifico di costituzione di associazione in assenza dei requisiti soggettivi richiesti dal CTS si veda la nota del Ministero del Lavoro n. 4995 del 28 maggio 2019 (Associazioni costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore con un numero di associati inferiore a quello richiesto dall’articolo 32 del D.Lgs. 117/2017), reperibile al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-direttoriale-prot-n-4995-del-28052019.pdf

[6] Le caratteristiche della personalità giuridica sono l’autonomia patrimoniale perfetta e la responsabilità limitata degli associati. In altri termini, il patrimonio dell’ente è separato ed autonomo rispetto a quello personale degli associati, e delle obbligazioni sociali risponde soltanto il patrimonio dell’ente, mentre gli associati rispondono limitatamente a quanto apportato.

[7] Studio del CNN 104-2020/I.

[8] Risoluzione n. 89/E in data 25 ottobre 2019 dell’Agenzia dell’Entrate.

[9] L’articolo 66, comma 1, del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha prorogato di un’ulteriore anno il termine per gli adeguamenti statutari alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, fissandolo così al 31 maggio 2022.

[10] Circolare del MISE n.13/2019 e Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n.89/E/2019.